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Fly Angling Club Milano |
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Statuto
Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata: FLY ANGLING CLUB - MOSCA CLUB D'ITALIA
Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di raggruppare esclusivamente i pescatori a mosca con la coda di topo, onde promuovere iniziative atte a conseguire il miglior svolgimento di tale sistema di pesca.
Art. 3 - L'Associazione ha sede in Milano.
Art. 4 - Il Fly Angling Club - Mosca Club d'Italia è assolutamente apolitico e non si prefigge scopi speculativi. Nell'ambito del Club non potrà essere svolta nè dai Consiglieri, nè dai Soci attività commerciale e/o competitiva o comunque in contrasto con gli interessi del Club medesimo. Ogni socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività dell'Associazione: in tale caso dovrà darne comunicazione alla Segreteria, affinché ne vengano informati gli altri Soci, perché possano parteciparvi se lo desiderano.
Art. 5 - Fa parte dell'Associazione chiunque ne faccia domanda e versi la quota d'ingresso stabilita dal Consiglio.
Art. 6 - I Soci che intendono cessare di appartenere all'Associazione devono comunicarlo al Consiglio tramite la Segreteria con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso.
Art. 7 - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà convocata a cura del Consiglio almeno una volta all'anno nel luogo che sarà di volta in volta stabilito al momento della convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di presenti.
ARt. 8 - L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata quando il Presidente oppure il Consiglio ne ravvisino la necessità o ne sia fatta domanda dal Consiglio stesso da almeno 1/3 dei Soci. Anche l'Assemblea Straordinaria delibera validamente con qualsiasi numero di persone. L'avviso di convocazione ai Soci verrà inviato per lettera raccomandata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.
Art. 9 - Sono di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei Bilanci e le modifiche dello Statuto Sociale.
Art. 10 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non superiore a 11 (undici). Il Consiglio dura in carica un anno.
Art. 11 - Sono di competenza del Consiglio Direttivo: - a) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario - b) la determinazione di anno in anno della quota di partecipazione all'Associazione - c) le deliberazioni riguardanti questioni che non superino l'ordinaria amministrazione - d) la sospensione o la radiazione di Soci per inadempienza dello Statuto Sociale oper gravi motivi di ordine morale.
Art. 12 - Il Consiglio si riunirà nel luogo indicato dal Presidente almeno una volta al mese. La convocazione sarà comunicata ai Consiglieri dalla Segreteria,con almemno 5 giorni di anticipo per lettera o per comunicazione telefonica o dal Presidente medesimo agli interessati in occasione di altri incontri. Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voro del Presidente.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo verrà eletto dai Soci con le seguenti modalità: - a) tutti i SOci , esclusi quelli che non risultino iscritti al Club da almeno un anno e quelli che facciano parte di altri Club di pescatori a mosca nazionali, potranno essere invitati o chiedere loro stessi alla Segreteria del Club di essere ammessi a far parte del Consiglio. - b) l'elenco dei candidati verrà inviato a tutti i Soci entro il 31 Dicembre di ogni anno. I Soci restituiranno alla Segreteria , nel termine di 15 giorni, l'elenco in cui avranno segnato un massimo di 11 (undici) nominativi. Gli elenchi restituiti dovranno essere firmati. -c) in base al maggior numero di suffragi ottenuti verranno nominati i Consiglieri. - d) tutti gli elenchi potranno essere consultati dai Soci dietro richiesta.
Art. 14 - L'Associazione è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio.
Art. 15 - Per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo 2° del 1° libro del Codice Civile.